Il regime patrimoniale determina la regolamentazione giuridica degli acquisti effettuati dai coniugi durante il rapporto matrimoniale nel seguente modo:
Comunione legale è il regime patrimoniale dei beni introdotto dalla riforma del diritto di famiglia del 1975 che si applica automaticamente se i coniugi non optano per un regime diverso. Comporta che i beni acquistati dai coniugi insieme o individualmente entrino a far parte di un unico patrimonio comune ai due coniugi i quali indipendentemente dall'apporto reale di ognuno ne sono proprietari al 50%. Sono esclusi dalla comunione i beni acquistati precedentemente al matrimonio e i beni personali elencati nell'art. 179 del Codice Civile.
Separazione dei beni comporta che ciascun coniuge conserva la titolarità esclusiva dei beni acquistati durante il matrimonio e ne mantiene il godimento e l'amministrazione esclusiva
N.B. per qualsiasi cambiamento del regime patrimoniale dopo il matrimonio occorre rivolgersi ad un notaio per la stipulazione di un'apposita convenzione.
La convenzione verrà poi trasmessa dal notaio all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di celebrazione del matrimonio ai fini dell'annotazione sull'atto di matrimonio.
Regime pubblicitario
La forma di pubblicità del regime patrimoniale dei coniugi viene realizzata mediante annotazioni a margine dell'atto di matrimonio. La scelta del regime di separazione dei beni e di eventuali convenzioni matrimoniali modificative del regime patrimoniale legale (es. costituzione fondo patrimoniale) produrrà infatti gli effetti rispetto ai terzi solamente dalla data dell'annotazione sull'atto di matrimonio.
Qualora sia necessario perciò provare il regime patrimoniale dei coniugi occorre richiedere un estratto riassuntivo dell'atto di matrimonio che riporta le annotazioni suddette con gli estremi essenziali degli atti che producono le variazioni al regime della comunione legale dei beni. Per quanto attiene invece alle singole clausole delle convenzioni occorre rivolgersi al notaio rogante.
Nell'ipotesi quindi che a margine dell'atto di matrimonio non risulti alcuna annotazione circa il regime patrimoniale i terzi sono legittimati a ritenere che gli sposi non abbiano stipulato alcuna convenzione e che quindi gli stessi si trovino in regime di comunione legale dei beni acquistati dopo l'entrata in vigore della legge di riforma del diritto di famiglia (L. 19 maggio 1975 n.ro 151 entrata in vigore il 20 settembre 1975).
Si precisa che il regime di comunione legale si scioglie anche per una delle cause indicate dall'art. 191 del codice Civile tra cui gli eventi che vengono annotati sull'atto di matrimonio sulla base di apposita comunicazione inviata dal Tribunale (es. sentenza di separazione personale sentenza di ''divorzio'').
N.B. il regime automatico della comunione legale dei beni non viene annotato sull'atto di matrimonio
Norme generali di riferimento
CODICE CIVILE artt. dal 50 a 230 - modificati dalla L. 19.5.1975 n. 151 (Riforma del Diritto di famiglia)
D.P.R. n. 396 del 3/11/2000 - ''Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'Ordinamento dello Stato Civile a norma dell'art. 2 c. 12 legge 127 del 15/5/1997''