Monitoraggio degli interventi e delle trasformazioni urbanistiche ed edilizie nel territorio

L'art. 37 della Legge Regionale n. 8 del 23 aprile 2015, detta gli obblighi, in capo alle amministrazioni comunali, di monitoraggio degli interventi e delle trasformazioni urbanistiche ed edilizie nel territorio in funzione dei suddetti incrementi.

Descrizione

I comuni, sempre su disposizione della stessa norma, devono obbligatoriamente pubblicare in una apposita sezione del proprio sito web istituzionale le informazioni relative a ciascun intervento.Più precisamente, dovranno essere riportati la localizzazione del fabbricato oggetto dell'intervento di incremento volumetrico, con i relativi dati catastali, l'entità del volume iniziale e dell'incremento volumetrico autorizzato. Il comma 4 del medesimo articolo 37 inoltre, prescrive che le stesse informazioni debbano essere trasmesse alla Direzione generale competente in materia dell'Assessorato degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica, che le metterà a disposizione della Commissione Consiliare per le valutazioni di competenza. Con la Deliberazione di Giunta Regionale n. 38/15 del 28 luglio 2015 sono state pubblicate le modalità, di trasmissione delle informazioni dei dati di monitoraggio degli incrementi, per le quali la Direzione generale della pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia ha predisposto un apposito applicativo destinato a questi fini.

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Pagina aggiornata il 06/05/2024