Il foglio cartaceo, debitamente compilato in tutte le sue parti, dovrà essere riconsegnato al comune di residenza entro il 1° marzo di ogni anno.
Se il cacciatore ritira il foglio e non va a caccia è comunque obbligato a restituirlo al Comune di residenza entro e non oltre il 1° marzo di ogni anno (barrando le due pagine del foglio con una linea diagonale) in questo caso i campi del foglio elettronico saranno vuoti.