Presentare denuncia di nascita di figli legittimi

Servizio attivo

Informazioni e modalità di presentazione della denuncia di nascita di figli legittimi.

A chi è rivolto

Tutti i cittadini neo genitori.

Come fare

La dichiarazione di nascita si può rendere con le seguenti modalità:

  • entro 3 giorni presso la Direzione sanitaria o Casa di cura dove è avvenuta la nascita.
  • entro 10 giorni presso l'Ufficio di Stato Civile del Comune di nascita o del Comune di residenza dei genitori o di uno di essi.
  • nel caso in cui i genitori non risiedano nello stesso comune, salvo diverso accordo tra di loro, la dichiarazione di nascita è resa nel comune di residenza della madre.

La denuncia di nascita può essere resa:

  • da uno dei genitori se coniugati
  • da entrambi i genitori, se non coniugati - riconoscimento di figlio naturale
  • da un procuratore speciale nominato dai genitori
  • dal medico o dall'ostetrica o da altra persona che ha assistito al parto, rispettando l'eventuale volontà della madre di non essere nominata

Per poter effettuare il riconoscimento è necessario aver compiuto i sedici anni.

Cosa serve

Documentazione da presentare

  • Attestazione di avvenuta nascita rilasciata in originale dall'ostetrica o dal medico che ha assistito al parto
  • Documento d'identità in corso di validità

Cosa si ottiene

La presentazione della dichiarazione di nascita.

Tempi e scadenze

Le tempistiche di presentazione della dichiarazione variano in base al luogo di nascita (consultare sezione "Come si fa" di questa pagina).

Dichiarazione tardiva: se la dichiarazione viene resa dopo 10 giorni dalla nascita, il dichiarante deve indicare le ragioni del ritardo all'Ufficiale di Stato Civile, il quale ne dà segnalazione alla Procura della Repubblica.

Costi

Non previsti.

Accedi al servizio

Puoi accedere a questo servizio contattando o recandoti presso l'ufficio competente.

Casi particolari

Nel caso di nato morto o di decesso avvenuto prima che sia stata resa la dichiarazione, la dichiarazione deve essere resa esclusivamente all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di nascita.

Ulteriori informazioni

Attribuzione del nome al neonato

Può essere attribuito un solo nome che deve necessariamente corrispondere al sesso del bambino.
Il nome può essere composto da uno o più elementi onomastici fino ad un massimo di tre; in questo caso il nome composto verrà riportato con tutti i suoi elementi nelle certificazioni di stato Civile e di anagrafe, nonché nei documenti di identità del bambino.
È vietato imporre al neonato lo stesso nome del padre vivente, di un fratello o sorella viventi, un cognome come nome, nomi ridicoli o vergognosi.

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Contatti

Ufficio Servizi Demografici

Vico IV Nazionale, 1, 08020 Tiana NU, Italia

Telefono: 78469089
Fax: 078469200
Email: aagg@comune.tiana.nu.it
PEC: protocollo@pec.comune.tiana.nu.it
Argomenti:

Pagina aggiornata il 03/05/2024